La cancellazione dello stato di protestato
La normativa, così come è stata cambiata all’inizio del 2000 prevede che la cancellazione possa essere richiesta da un protestato, a fronte del pagamento al debitore, entro 12 mesi dalla levata del protesto, dopo 12 mesi. Se il protesto riguarda assegni o cambiali allora è necessario richiedere anche la sentenza di riabilitazione da parte del Tribunale, che va allegata alla richiesta di cancellazione dal bollettino dei protestati, da indirizzare alla Camera di Commercio territorialmente competente.
Se sono trascorsi più di 12 mesi, il protesto può essere cancellato, sempre su richiesta e seguendo le stesse modalità, nei successivi 24 mesi. In caso di periodi superiori, o mancato pagamento, la cancellazione di protesto può essere richiesto solo dopo che siano trascorsi i successivi 5 anni (sempre dalla data di levata del protesto). Questa tempistica va tenuta in considerazione con molta attenzione soprattutto per i disagi che si hanno nell’ottenere i finanziamenti.
Le varie formule di prestito protestati che spesso vengono pubblicizzate di fatto non sono erogabili (fare attenzione soprattutto a coloro che richiedono dei soldi per la valutazione della pratica ex ante), e nella maggior parte dei casi vengono usate come specchietti per le allodole. A fare da eccezione è la cessione del quinto dello stipendio, e per il suo funzionamento, anche del prestito con delega o cessione del doppio quinto. ma il grosso limite sta nel fatto che i destinatari possono essere solo lavoratori dipendenti con contratti a tempo indeterminato e pensionati. Tutti gli altri hanno oggettive difficoltà ad ottenere prestiti, se non a condizioni molto restrittive ed esose, dal punto di vista del tasso di interesse.